Con la deliberazione n. 7763 del 17/01/2018 e relativo Allegato A la Regione Lombardia ha approvato in prima istanza con parere favorevole della Giunta regionale le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017, sostituendo la disciplina previgente di cui alla deliberazione n. 825 del 25/10/2013. Come richiamato nel cappello introduttivo, l’iter legislativo regionale prevede l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e la successiva approvazione del documento definitivo da parte della Giunta regionale. Pertanto, nell’analisi che segue si fa riferimento alle disposizioni contenute nella prima approvazione del testo, fatte salve successive modifiche che potranno essere introdotte in sede di confronto con il Consiglio regionale.
Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini
DURATA
Durata min.: 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
La durata minima non si applica ai tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e disabili.
Durata max.:
– 6 mesi per tirocini che prevedono l’acquisizione di competenze referenziate ai livelli 2 e 3
dello European Qualification Framework (EQF), prorogabili per ulteriori 6 mesi qualora si
preveda l’apprendimento di competenze di livello 4 o superiore.
– 12 mesi per tirocini che prevedono l’acquisizione di competenze referenziate al livello 4
EQF o a livelli superiori e in tutti i casi per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati.
– 24 mesi per tirocini rivolti a soggetti disabili.
– 2 mesi per tirocini estivi.
LIMITI NUMERICI DIPENDENTI/TIROCINANTI E PREMIALITÀ
Da 0 a 5-> 1 tirocinante
Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
Oltre 20 ->10% dei dipendenti
N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente (fermo restando il
limite massimo dell’orario di lavoro).
Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei
tirocinanti nei 24 mesi precedenti.
IMPORTO MINIMO DI INDENNITÀ PARTECIPAZIONE
€ 500 lordi.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio dell’80%
su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore a tale soglia l’indennità mensile viene
ridotta proporzionalmente fino alla soglia minima garantita di € 300 lordi.