Con la Delibera n. 356 del 12/03/2018, la Regione Emilia-Romagna intende recepire le “Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012, in data 25 maggio 2017. Si intende inoltre rivedere ed integrare la disciplina regionale sui tirocini come prevista dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA
Durata min.: 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”.
Durata max.:
– 24 mesi per tirocini rivolti a soggetti disabili.
– 12 mesi per tirocini rivolti a persone svantaggiate
– 6 mesi, per tutti gli altri casi.
– 2 mesi per tirocini estivi.

LIMITI NUMERICI DIPENDENTI/TIROCINANTI E PREMIALITÀ
Da 0 a 5 -> 1 tirocinante
Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
Oltre 20 -> 10% dei dipendenti
Premialità: Il numero di tirocini attivabili viene aumentato nel caso in cui i soggetti ospitanti
abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di
almeno sei mesi. La premialità è prevista per tutte le aziende a prescindere dalla classe
dimensionale.
N.B.: Ciascun soggetto promotore non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo
tirocinante, avente progetto avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o
Unità di Competenza già acquisita dal tirocinante.

IMPORTO MINIMO DI INDENNITÀ PARTECIPAZIONE
€ 450 lordi
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio dell’70%
dell’orario su base mensile.