Con la deliberazione n. 1474 del 11/12/2017 la Regione Marche ha approvato le nuove Linee
Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini”
approvate mediante l’Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale
sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1134 del 29/07/2013.
 
DURATA
Durata min.: 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
Durata max.:
– 12 mesi per tirocini rivolti a: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione,
soggetti già occupati in cerca di un’altra occupazione
– 24 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991
– 3 mesi per i tirocini estivi
LIMITI NUMERICI DIPENDENTI/TIROCINANTI E PREMIALITÀ
Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto
ospitante non si deve tener conto degli apprendisti
Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione in
apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in
deroga ai limiti
IMPORTO MINIMO DI INDENNITÀ PARTECIPAZIONE
€ 500 (400 se orario settimanale inferiore alle 30 ore settimanali)
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio dell’75%.