Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 – “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dall’art. 3 della Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14, “Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23”. Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 – “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA
tirocini formativi e di orientamento, destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi; la durata massima è di 6 mesi prorogabili per non più di trenta giorni;
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a inoccupati, disoccupati, anche in mobilità, e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione; la durata massima è di 6 mesi prorogabili per non più di trenta giorni;
tirocini estivi di orientamento, rivolti a giovani regolarmente iscritti all’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; la durata massima è di 3 mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo;
tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. La durata non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

LIMITI NUMERICI DIPENDENTI/TIROCINANTI E PREMIALITÀ
Da 0 a 5 -> 1 tirocinante
Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
Oltre 20 -> 10% dei dipendenti
N.B.: Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell’orario di lavoro).
Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti. Le aziende con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno attivare contemporaneamente un ulteriore tirocinio se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 50 % dei tirocinanti.

IMPORTO MINIMO DI INDENNITÀ PARTECIPAZIONE
€ 450 lordi.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su
base mensile.