Con la deliberazione n. 1816 del 07/11/2017  e relativo Allegato A la Regione Veneto ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1324 del 23/07/2013. L’entrata in vigore è prevista a partire dal 1 gennaio 2018
Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini
DURATA
Durata min.: 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
Durata max.:
– 6 mesi per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a : occupati in cerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio)
– 12 mesi per minori in dispersione scolastica
LIMITI NUMERICI DIPENDENTI/TIROCINANTI E PREMIALITÀ
Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto ospitante non si deve tener conto degli apprendisti
Premialità: per le aziende, in funzione del tasso di assunzione in apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in deroga ai limiti
IMPORTO MINIMO DI INDENNITÀ PARTECIPAZIONE
€ 450 lordi.
€ 350 qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o il servizio mensa
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio dell’70%
dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e
il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%.